Professione
L’Aspirante Guida alpina

Secondo l'Art. 3 della L.R. n° 41 del 29 settembre 1994, la figura dell'Aspirante Guida Alpina è il primo grado della professione della guida alpina.

 

L’Aspirante Guida può svolgere tutte le attività previste dalla medesima legge (Art. 2) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate dal Collegio Regionale delle Guide Alpine.

 

Tali esclusioni possono venire meno se l'Aspirante Guida fa parte di comitive condotte da una Guida Alpina-Maestro di Alpinismo.

 

Allo stesso modo l'Aspirante Guida può esercitare l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

 

Dopo minimo due anni di svolgimento dell'attività l'Aspirante Guida può accedere al corso di formazione per il passaggio al titolo di Guida Alpina- Maestro di alpinismo, ultimo grado della professione.

 

L'attività professionale della Aspirante Guida Alpina è subordinata all'iscrizione all'Albo Professionale del Collegio Regionale di appartenenza.

 



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